Cos'è il CBAM dell'UE?
Il meccanismo UE di adeguamento delle emissioni alle frontiere (CBAM) punta a ridurre la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e a sostenere la decarbonizzazione a livello globale nelle pratiche commerciali.
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Perché l'UE ha introdotto il CBAM
Il CBAM rientra nel quadro generale degli ambiziosi piani di annullamento dell'impatto climatico e del Green Deal dell'Unione europea. Fissando un prezzo del carbonio per le importazioni di taluni prodotti ad alta intensità energetica, il CBAM punta a garantire che i beni importati siano soggetti agli stessi costi del carbonio di quelli prodotti all'interno dell'UE e alla fissazione del prezzo del carbonio dettata dal sistema di scambio delle quote di emissione (ETS) dell'UE, creando così condizioni di parità tra i produttori dell'UE e quelli dei paesi terzi e incoraggiando metodi di produzione più puliti in tutto il mondo.
Scopo primario del CBAM è prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, il fenomeno per cui le imprese trasferiscono la produzione in paesi in cui vigono regolamenti ambientali meno rigorosi, compromettendo gli obiettivi climatici globali. Parificando i costi del carbonio tra i beni nazionali e quelli importati, il CBAM punta a incentivare pratiche di fabbricazione più verdi a livello globale, a sostenere gli ambiziosi obiettivi climatici dell'UE e a superare lo svantaggio concorrenziale per le imprese europee.
Come funziona il CBAM dell'UE
Il funzionamento del CBAM si basa sull'obbligo per gli importatori di dichiarare le emissioni incorporate delle merci CBAM importate, e quindi di acquistare e restituire certificati di carbonio corrispondenti alle suddette emissioni. Il prezzo di tali certificati rispecchia il prezzo del carbonio che sarebbe stato corrisposto qualora le merci fossero state prodotte con il sistema ETS dell'UE. Il meccanismo garantisce che i prodotti importati siano soggetti a costi del carbonio comparabili a quelli prodotti nell'UE, promuovendo una competizione equa e incoraggiando riduzioni delle emissioni.
Nella sostanza, il CBAM assegna responsabilità a entrambe le parti coinvolte nello scambio commerciale:
- I dichiaranti UE devono dichiarare le emissioni incorporate per ogni importazione, previa verifica di un ente terzo accreditato (dal 2026), e quindi gestire a scadenze regolari l'acquisto e la restituzione dei certificati CBAM.
- Gli operatori, o produttori, non EU sono tenuti a calcolare le emissioni di gas serra incorporate dei loro prodotti e a trasmettere tali dati agli importatori UE, previa verifica di un ente terzo accreditato (dal 2026).
Quando non sono disponibili emissioni verificate, i dichiaranti devono utilizzare i valori predefiniti forniti dall'UE, impostati secondo criteri prudenziali per incentivare una rendicontazione accurata.
Chi è interessato dal CBAM dell'UE
Principali gruppi interessati:
- Dichiaranti UE: imprese con sede nell'UE che importano merci interessate dal CBAM e hanno l'obbligo di comunicazione delle emissioni e di acquisto dei certificati.
- Operatori non UE: fabbricanti con sede al di fuori dell'UE che esportano in Europa. Devono fornire dati delle emissioni verificati per non rischiare limitazioni dell'accesso ai mercati.
Settori interessati:
- Cemento
- Ferro e acciaio
- Alluminio
- Fertilizzanti
- Energia elettrica
- Idrogeno
Questi settori sono stati selezionati in base alla elevata intensità delle loro emissioni, mentre il rischio rilocalizzazione delle emissioni e altri fattori saranno introdotti progressivamente entro il 2034.
Ambito regolamentare aggiornato:
Il 29 settembre 2025 l'UE ha adottato il regolamento Omnibus di semplificazione, che introduce semplificazioni mirate in attesa dell'avvio della fase definitiva fissato al 1° gennaio 2026. Il CBAM si applicherà a tutte le aziende che importano
- 50 tonnellate all'anno di merci CBAM (ad eccezione dell'energia elettrica e dell'idrogeno)
Questo criterio sostituisce la precedente soglia di € 150 di valore delle merci. La modifica semplifica gli adempimenti ed esonera i piccoli importatori, riducendo il numero delle imprese interessate di circa il 90%, coprendo comunque pressoché il 99% delle emissioni nel quadro del CBAM.
Obblighi e tempistiche della rendicontazione CBAM
Il CBAM è in corso di attuazione per fasi, in modo da lasciare tempo alle imprese di adattarsi ai nuovi obblighi. Ciascuna fase introduce obblighi progressivamente più severi in materia sia di rendicontazione che di conformità finanziaria.
Fase transitoria (1° ottobre 2023 - 31 dicembre 2025)
Durante tale periodo gli importatori UE (dichiaranti) sono tenuti a presentare relazioni trimestrali che illustrano in dettaglio le emissioni di gas serra delle merci CBAM che hanno importato. Non sono ancora previste operazioni finanziarie, ma è obbligatoria una rendicontazione accurata e puntuale.
Questa fase è finalizzata a lasciare tempo alle imprese di prepararsi all'attuazione definitiva mettendo a punto sistemi di rendicontazione, coinvolgendo i fornitori e garantendo la disponibilità e verificabilità dei dati sulle emissioni.
Fase definitiva (a partire dal 1° gennaio 2026)
Nella fase definitiva devono essere acquistati e restituiti annualmente certificati CBAM a fronte delle emissioni verificate incorporate delle merci importate. Alcuni importanti aggiornamenti interessano tuttavia le tempistiche e l'ambito:
- L'utilizzo dei dati dei fornitori è facoltativo: ai sensi del regolamento Omnibus di semplificazione CBAM dell'UE, i dichiaranti non sono più tenuti a utilizzare l'80% di dati effettivi dei fornitori. È possibile scegliere tra i valori predefiniti UE o i dati effettivi dei fornitori. Pur non essendovi alcun obbligo giuridico di avvalersi dei dati dei fornitori, è comunque previsto un forte incentivo economico: i valori predefiniti includono una maggiorazione per cui l'impresa sarà costretta ad acquistare un maggior numero di certificati rispetto alla scelta dei dati effettivi dei fornitori.
- La rendicontazione diventa annuale: la presentazione dei bilanci passa da trimestrale ad annuale, con la prima scadenza fissata al:
- 31 agosto 2027, da quando è stato approvato il regolamento Omnibus di semplificazione CBAM dell'UE
- La verifica da parte di terzi è obbligatoria: per poter ottenere la conformità, i dichiaranti devono far verificare i propri bilanci da un ente terzo accreditato indipendente, mentre gli operatori devono far verificare i dati delle proprie emissioni da un ente terzo ed esibire la relativa prova ai clienti (dichiaranti).
- Acquisto di certificati: gli acquisti di certificati iniziano nel febbraio 2027 per il carbonio incorporato registrato nel 2026 e devono essere restituiti entro il 30 settembre 2027. I prezzi dei certificati CBAM vengono fissati con cadenza settimanale, sulla base del prezzo medio delle quote ETS dell'UE
- Obblighi continuativi relativi ai saldi di certificati: gli importatori devono mantenere un saldo di certificati CBAM pari almeno al 50% delle emissioni incorporate alla fine di ogni trimestre. Questo obbligo garantisce che i certificati vengano acquistati e gestiti con periodicità regolare e trimestrale, scoraggiando i ritardi o l'accumulo di scorte a fine anno
- Ampliamento previsto dell'ambito di applicazione: l'elenco delle merci interessate dal CBAM (definite dai codici NC) si amplierà nel tempo, con l'aggiunta da parte della Commissione europea di un maggior numero di settori e tipologie di prodotto
Questo cambiamento sottolinea l'esigenza di dati sulle emissioni affidabili, di un coinvolgimento proattivo dei fornitori e di sistemi integrati che favoriscano il rispetto degli adempimenti di verifica, tracciamento e conformità finanziaria.
Cosa possono fare le imprese per prepararsi alla conformità al CBAM
Prepararsi al CBAM va oltre mettere un segno di spunta accanto a requisiti normativi: è una opportunità da cogliere per creare valore a lungo termine attraverso dati migliori, relazioni più forti con i fornitori e una decarbonizzazione accelerata. Il fatto che l'UE abbia prorogato alcune scadenze e ristretto l'ambito di applicazione agli importatori più grandi non toglie nulla alla necessità di passare all'azione. Per rispondere efficacemente ai requisiti del CBAM, le imprese devono:
1. Conoscerne l'ambito e la rilevanza
Per prima cosa, cerca di capire se la tua organizzazione importa merci che rientrano nell'attuale area di interesse del CBAM - cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, energia elettrica e idrogeno - con ulteriori beni finiti di settori specifici, quali le lavatrici, destinati ad essere aggiunti nel corso del tempo. Se la risposta è sì, verifica l'eventuale superamento della soglia di importazione di 50 tonnellate di merci CBAM cumulative (fatta eccezione per l'energia elettrica e l'idrogeno) all'anno per importatore.
2. Costruisci una base di dati regolamentari
La conformità al CBAM dipende da dati sulle emissioni accurati, standardizzati e verificabili. Nella maggior parte dei casi le imprese non partono da zero, ma sono poche quelle che possono vantare omogeneità o visibilità a 360 gradi nei diversi sistemi e supply chain. Istituisci una base di dati che attinga ai sistemi di ERP, procurement, logistica e sostenibilità per avere la certezza che le emissioni possano essere tracciate e rendicontate a livello di prodotti e di spedizioni. Per un quadro più ampio sull'approntamento dei dati di sostenibilità, consulta la Guida alla rendicontazione ESG.
3. Coinvolgi ed educa i fornitori
Collabora con i fornitori allo scopo di raccogliere dati accurati sulle emissioni incorporate e incoraggiare l'adozione di tecnologie più pulite. I fornitori esterni all'Unione europea devono essere in grado di calcolare e condividere le emissioni incorporate e verificate in linea con il metodo UE. Ciò significa:
- Comunicare l'importanza e l'urgenza degli obblighi CBAM
- Mettere a disposizione strumenti o supporto per il calcolo e la verifica delle emissioni
- Aggiornare le policy di procurement e gli appalti per esigere trasparenza in materia di emissioni
4. Investi in strumenti per l'automazione e la verificabilità
La rendicontazione manuale, che nel breve termine potrebbe essere sufficiente, non è di fatto una procedura sostenibile, specie se gestisci operazioni e supply chain complesse e un elevato volume di transazioni, con un ambito regolamentare che si allarga. L'automazione ti permette di scalare, ridurre al minimo gli errori, contenere i costi e garantire la preparazione agli audit. Adotta strumenti che:
- Si integrino con i principali sistemi gestionali.
- Offrano verificabilità intrinseca
- Abilitino l'automazione.
5. Allinea la compliance alla strategia di decarbonizzazione
Il CBAM non è solo una sfida di rendicontazione, ma un'opportunità di decarbonizzazione. Le aziende che riducono le emissioni incorporate dei loro prodotti possono abbassare i costi dei certificati e conquistare un vantaggio competitivo sul mercato UE.
Aspetto, questo, particolarmente importante per gli operatori non UE, i quali rischiano di perdere l'accesso al mercato se non riescono a fornire credenziali verificate di basse emissioni di carbonio. Saper dimostrare le riduzioni delle emissioni può diventare un elemento di differenziazione e aprire le porte a relazioni con nuovi acquirenti.
6. Mantieni l'agilità e informati costantemente
Resta al passo con le modifiche e gli aggiornamenti del regolamento CBAM e adegua di conseguenza le strategie di compliance. Nonostante l'UE abbia adottato il regolamento Omnibus per la semplificazione, vari dettagli di attuazione sono ancora in corso di perfezionamento. Mantenere la conformità impone di rimanere al passo con gli aggiornamenti delle policy e saper adattare rapidamente sistemi, processi e strategie di dati.
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Il supporto di SAP alla conformità al CBAM
Affrontare il CBAM non significa unicamente soddisfare richieste regolamentari, ma vuol dire gettare una base per la sostenibilità a lungo termine, la responsabilità finanziaria e la competitività sul mercato. La suite SAP di strumenti per la sostenibilità è pensata per aiutare le aziende a centrare tutti e tre gli obiettivi.
Se sei un dichiarante responsabile della rendicontazione delle emissioni o un operatore che cerca di conquistare un vantaggio sulla concorrenza offrendo prodotti a basse emissioni, con le soluzioni SAP puoi semplificare la complessità e liberare valore in ogni fase.
I vantaggi per i clienti SAP
SAP si muove con un approccio incentrato sull'ERP profondamente integrato. In altre parole, i clienti che utilizzano SAP S/4HANA possono trarre vantaggio dalla disponibilità già acquisita di anagrafiche, registri delle transazioni e integrazione nativa con gli strumenti di sostenibilità. Il risultato è una strategia di compliance più resiliente e un costo totale di proprietà più basso. SAP propone soluzioni che supportano:
- Semplificazione della rendicontazione dei dichiaranti
SAP Sustainability Footprint Management supporta la rendicontazione dei dichiaranti CBAM acquisendo i dati delle emissioni dei fornitori e abilitando workflow di rendicontazione standardizzati e verificabili. Le imprese possono così adempiere ai mandati dell'UE istituendo catene di fornitura più forti e trasparenti. - Gestione e contabilizzazione dei certificati CBAM: SAP Green Ledger supporta la contabilizzazione finanziaria e del carbonio delle passività e attività CBAM - i certificati - nel rispetto dei principi IFRS e US GAAP - assicurando chiarezza, controllo e conformità agli standard contabili internazionali
- Decarbonizzazione per la compliance e la competitività
Applicazioni come SAP Sustainability Control Tower, SAP Sustainability Footprint Management, SAP Green Ledger e SAP Sustainability Data Exchange offrono alle imprese i mezzi per ridurre le emissioni di carbonio e, di conseguenza, l'esposizione finanziaria al CBAM. Il costo della conformità al CBAM si alleggerisce, sorgono opportunità di cogliere vantaggi economici quali i premi verdi, e gli operatori si posizionano come partner più attrattivi per gli acquirenti UE, preservando o espandendo l'accesso ai mercati.
FAQ
I calcoli CBAM prevedono due passaggi fondamentali, il primo gestito dall'operatore non UE e l'altro dal dichiarante UE, entrambi con obblighi specifici ai sensi del diritto dell'UE.
-
Calcolo delle emissioni incorporate di competenza dell'operatore: i produttori non UE (gli operatori) sono tenuti a calcolare le emissioni di gas a effetto serra (GHG) incorporate delle proprie merci CBAM esportate. La procedura deve attenersi al metodo UE, che non corrisponde ai quadri internazionali come il protocollo GHG. Il protocollo GHG trova comunemente impiego in altri regolamenti di sostenibilità, inclusa la CSRD dell'UE, per il calcolo e la comunicazione delle emissioni.
-
Calcolo dei certificati a carico del dichiarante: gli importatori con sede nell'UE (i dichiaranti) hanno l'obbligo di calcolare il numero di certificati CBAM da acquistare e restituire ogni anno. Entrano nel calcolo gli elementi seguenti:
- Emissioni incorporate totali delle merci importate
- Prezzo del carbonio già pagato al di fuori dell'UE (sotto forma di imposte o tasse sulle emissioni), che potrebbero essere dedotte
- Quote gratuite assegnate ai sensi del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) ai fabbricanti delle stesse merci con sede nell'EU, per garantire condizioni paritarie
Congiuntamente, questi passaggi fanno sì che le merci importate siano soggette a costi del carbonio comparabili a quelle prodotte nell'UE, favorendo trasparenza in materia di emissioni e una concorrenza leale a livello transfrontaliero.
Il CBAM è in corso di attuazione in due fasi:
1. La fase transitoria è iniziata il 1° ottobre 2023, con la richiesta agli importatori di presentare relazioni trimestrali sulle emissioni senza sanzioni pecuniarie. Il termine di questa fase è stato fissato al 31 dicembre 2025.
2. La fase definitiva introduce la componente finanziaria, ossia l'acquisto e la restituzione dei certificati CBAM.
- Con l'adozione del regolamento Omnibus di semplificazione CBAM dell'UE, gli obblighi continuano a decorrere dal 1° gennaio 2026: secondo i principi contabili, gli importatori devono tracciare e registrare le passività - le emissioni - al momento in cui si verificano. Sulla base delle quantità di emissioni così registrate, dovranno acquistare certificati riferiti alle emissioni 2026 a partire da febbraio 2027 e inizieranno a restituire i certificati CBAM dal 30 settembre 2027.
Ciò significa che, anche in caso di slittamento della data di inizio dell'acquisto dei certificati, gli obblighi finanziari e di rendicontazione relativi al 2026 restano in vigore in entrambe le ipotesi.
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