Cos'è il CBAM dell'UE?
Il meccanismo di adeguamento delle emissioni alle frontiere (CBAM) dell'Unione europea mira a ridurre la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e a sostenere la decarbonizzazione globale nelle pratiche commerciali.
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Perché l'UE ha introdotto il CBAM
Il CBAM rientra negli ambiziosi programmi di azzeramento delle emissioni e nel Green Deal dell'Unione europea. Imponendo un prezzo del carbonio alle importazioni di determinati beni ad alta intensità energetica, il CBAM punta a far sì che i prodotti importati siano soggetti agli stessi costi del carbonio di quelli realizzati all'interno dell'UE e soggetti alla fissazione dei prezzi del carbonio prevista nell'ambito del sistema per lo scambio di emissioni (ETS) dell'UE, creando così le stesse condizioni di concorrenza per i produttori UE e dei paesi terzi e incoraggiando metodi di produzione più puliti in tutto il mondo.
L'obiettivo primario del CBAM è impedire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, che si verifica quando le aziende delocalizzano la produzione in paesi con normative ambientali meno severe, compromettendo gli obiettivi climatici globali. Parificando i costi del carbonio tra beni nazionali e importati, il CBAM mira a incentivare pratiche di produzione più ecologiche a livello globale, a sostenere gli ambiziosi obiettivi climatici dell'UE e a prevenire uno svantaggio competitivo per le imprese europee.
Come funziona il CBAM dell'UE
Il CBAM opera imponendo agli importatori di dichiarare le emissioni incorporate nei beni importati soggetti al CBAM, e quindi di acquistare e restituire certificati di carbonio corrispondenti alle emissioni incorporate in tali beni. Il prezzo di questi certificati rispecchia il prezzo del carbonio che sarebbe stato pagato se le merci fossero state prodotte nell'ambito del sistema ETS dell'UE. Questo meccanismo garantisce che i prodotti importati siano soggetti a costi del carbonio comparabili a quelli realizzati all'interno dell'UE, favorendo così una concorrenza leale e incoraggiando la riduzione delle emissioni.
In pratica, il CBAM assegna responsabilità a entrambe le parti coinvolte nello scambio commerciale:
- I dichiaranti dell'UE devono comunicare le emissioni incorporate per ogni importazione, verificate da terzi accreditati (a partire dal 2026), e gestire regolarmente l'acquisto e la cessione dei certificati CBAM.
- Agli operatori o produttori non UE viene richiesto di calcolare le emissioni di gas a effetto serra incorporate nei loro prodotti e di trasmettere questi dati agli importatori UE, verificati da terzi accreditati (a partire dal 2026).
Se le emissioni verificate non sono disponibili, i dichiaranti devono utilizzare i valori predefiniti forniti dall'UE, impostati prudenzialmente per incentivare una rendicontazione fedele.
I soggetti interessati dal CBAM dell'UE
I principali gruppi interessati:
- Dichiaranti UE: società dell'UE che importano merci coperte dal CBAM e devono dichiarare le emissioni e acquistare certificati.
- Operatori non UE: produttori al di fuori dell'UE che esportano in Europa. Devono trasmettere dati verificati sulle emissioni o rischiano di vedersi limitato l'accesso al mercato.
Settori interessati:
- Cemento
- Ferro e acciaio
- Alluminio
- Fertilizzanti
- Elettricità
- Idrogeno
Questi settori sono stati selezionati in base alla loro elevata intensità di emissioni e al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; ne saranno aggiunti altri progressivamente fino al 2034.
Ambito regolatorio aggiornato:
Il 29 settembre 2025 l'UE ha adottato il regolamento omnibus per la semplificazione del CBAM, che introduce semplificazioni mirate in vista della fase definitiva che avrà inizio il 1° gennaio 2026. Il CBAM si applicherà alle società che importano
- 50 tonnellate all'anno di merci CBAM (esclusi elettricità e idrogeno)
Questi valori sostituiscono la soglia precedente di 150 euro di controvalore delle merci. La variazione semplifica gli adempimenti di compliance ed esenta i piccoli importatori, riducendo di circa il 90% il numero di società interessate, ma continuando a coprire il 99% circa delle emissioni ai sensi del CBAM.
Obblighi di rendicontazione CBAM e tempistica
Il CBAM viene attuato in varie fasi, per concedere alle aziende il tempo di adattarsi ai nuovi requisiti. Ogni fase introduce obblighi progressivamente più rigidi, sia in materia di rendicontazione che di conformità finanziaria.
Fase transitoria (1° ottobre 2023 - 31 dicembre 2025)
Durante questo periodo, gli importatori UE (dichiaranti) sono tenuti a presentare relazioni trimestrali che illustrino in dettaglio le emissioni incorporate di gas a effetto serra delle loro merci CBAM importate. Non sono ancora richieste transazioni finanziarie, ma una rendicontazione fedele e puntuale è obbligatoria.
Questa fase è stata studiata per concedere alle imprese il tempo di prepararsi all'attuazione definitiva creando sistemi di rendicontazione, coinvolgendo i fornitori e provvedendo affinché i dati sulle emissioni siano disponibili e verificabili.
Fase definitiva (a partire dal 1° gennaio 2026)
Nella fase definitiva, i certificati CBAM devono essere acquistati e restituiti annualmente per riflettere le emissioni verificate incorporate nelle merci importate. Sulla tempistica e sull'ambito influiscono tuttavia diversi aggiornamenti chiave:
- L'utilizzo dei dati dei fornitori è facoltativo: ai sensi del regolamento omnibus per la semplificazione del CBAM dell'UE, i dichiaranti non sono più tenuti a utilizzare l'80% dei dati effettivi dei fornitori. È possibile scegliere tra valori predefiniti dell'UE o dati effettivi dei fornitori. Sebbene non vi sia un obbligo legale di utilizzare i dati dei fornitori, esiste un forte incentivo economico: i valori predefiniti includono un coefficiente di maggiorazione, il che significa che sarà necessario acquistare un numero maggiore di certificati rispetto all'utilizzo dei dati effettivi dei fornitori.
- La rendicontazione diventa annuale: la periodicità passa da trimestrale ad annuale, con la scadenza della prima relazione annuale fissata al:
- 31 agosto 2027, essendo stato approvato il regolamento omnibus per la semplificazione del CBAM dell'UE
- La verifica da parte di terzi è obbligatoria: i dichiaranti devono far verificare i propri report da terzi indipendenti e accreditati per ottenere la conformità, e gli operatori devono far verificare i propri dati sulle emissioni da una terza parte e condividerne la prova con i propri clienti (i dichiaranti).
- Acquisto di certificati: gli acquisti di certificati iniziano a febbraio 2027 per il carbonio incorporato registrato nel 2026 e devono essere restituiti entro il 30 settembre 2026. Il prezzo dei certificati CBAM viene stabilito con cadenza settimanale in base al prezzo medio delle quote ETS dell'UE
- Obblighi continuativi relativi ai saldi di certificati: gli importatori devono mantenere un saldo di certificati CBAM pari almeno al 50% delle emissioni incorporate alla fine di ogni trimestre. Questo obbligo garantisce che i certificati vengano acquistati e gestiti con periodicità regolare e trimestrale, scoraggiando i ritardi o l'accumulo di scorte a fine anno
- Ampliamento previsto dell'ambito di applicazione: l'elenco delle merci coperte dal CBAM (definite dai codici NC) si amplierà nel tempo, con l'aggiunta da parte della Commissione europea di un maggior numero di settori e tipologie di prodotto
Queste modifiche sottolineano la necessità di dati attendibili sulle emissioni, di un coinvolgimento proattivo dei fornitori e di sistemi integrati per supportare la verifica, il tracciamento e la conformità finanziaria.
Cosa devono fare le aziende per prepararsi alla conformità CBAM
Prepararsi al CBAM va ben oltre la spunta di caselle su un modulo regolamentare: è un'opportunità per creare valore a lungo termine attraverso dati di miglior qualità, relazioni più solide con i fornitori e una decarbonizzazione accelerata. Sebbene l'UE abbia esteso alcune scadenze e ridotto l'ambito di applicazione agli importatori più grandi, un'azione urgente resta necessaria. Per muoversi efficacemente in ambito CBAM, le aziende dovrebbero:
1. Comprenderne l'ambito e la rilevanza
Come prima cosa, accerta se la tua organizzazione sta importando o meno merci che rientrano nell'attuale copertura CBAM: cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità, idrogeno, e altri prodotti finiti specifici per settori, come le lavatrici, che si aggiungeranno nel tempo. Se sì, verifica se stai superando la soglia di importazione di 50 tonnellate di merci CBAM cumulative annue (ad eccezione di elettricità e idrogeno) per importatore.
2. Creare una base di dati regolatori
La conformità al CBAM dipende da dati sulle emissioni accurati, standardizzati e verificabili. In gran parte dei casi, le aziende non devono partire da zero, ma poche godono di visibilità o coerenza su tutta la linea tra sistemi e supply chain. Crea una base dati che attinga all'ERP e ai sistemi di approvvigionamento, logistica e sostenibilità per avere la certezza che le emissioni vengano tracciate e dichiarate a livello di prodotto e di spedizione. Per un quadro più ampio sulla preparazione dei dati di sostenibilità, consulta la guida alla rendicontazione ESG.
3. Coinvolgere ed educare i fornitori
Collabora con i fornitori per raccogliere dati accurati sulle emissioni incorporate e incoraggiare l'adozione di tecnologie più pulite. I fornitori al di fuori dell'UE devono essere in grado di calcolare e comunicare le emissioni verificate e incorporate in linea con il metodo UE. Tutto questo presuppone:
- Riuscire a comunicare l'importanza e l'urgenza dei requisiti CBAM
- Mettere a disposizione strumenti o supporto per calcolare e verificare le emissioni
- Aggiornare le policy e i contratti di procurement in un'ottica di trasparenza delle emissioni
4. Investire in strumenti per l'automazione e la verificabilità
La rendicontazione manuale può essere sufficiente a breve termine, ma non è sostenibile nel tempo, specie se si hanno operazioni e supply chain complesse e un elevato volume di transazioni, e il perimetro normativo si amplia. L'automazione permette di crescere, ridurre al minimo gli errori, contenere i costi e garantire la predisposizione agli audit. Cerca strumenti in grado di:
- Integrarsi con i sistemi di core business.
- Offrire verificabilità integrata.
- Abilitare l'automazione.
5. Allineare la compliance alla strategia di decarbonizzazione
Il CBAM non è solo una questione di rendicontazione, ma è un'opportunità per avviare la decarbonizzazione. Le imprese che abbattono le emissioni incorporate nei loro prodotti possono ridurre i costi dei certificati e ottenere un vantaggio competitivo sul mercato UE.
Questo aspetto è particolarmente importante per gli operatori extracomunitari, i quali rischiano di perdere l'accesso al mercato se non riescono a esibire credenziali verificate di basse emissioni di carbonio. Dare prova di riduzione delle emissioni può diventare un elemento di differenziazione e aprire le porte a nuove relazioni con gli acquirenti.
6. Mantenere agilità e informarsi costantemente
Resta al passo con le modifiche e gli aggiornamenti del regolamento CBAM e adegua di conseguenza le strategie di compliance. Nonostante l'UE abbia adottato il regolamento omnibus per la semplificazione, vari dettagli di attuazione sono ancora in corso di perfezionamento. Mantenere la conformità impone di rimanere al passo con gli aggiornamenti delle policy e saper adattare rapidamente sistemi, processi e strategie di dati.
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Il supporto di SAP nella conformità al CBAM
Affrontare il CBAM non significa solo soddisfare requisiti regolamentari, ma anche gettare le basi per la sostenibilità a lungo termine, la rendicontabilità finanziaria e la competitività del mercato. La suite SAP di strumenti per la sostenibilità è pensata per aiutare le aziende a muoversi in tutte e tre queste direzioni.
Che tu sia un dichiarante con l'obbligo di rendicontare le emissioni o un operatore che cerca di ottenere un vantaggio competitivo offrendo prodotti a basse emissioni di carbonio, le soluzioni SAP semplificano la complessità e liberano valore in ogni fase.
I vantaggi per i clienti SAP
SAP segue un approccio profondamente integrato e incentrato sull'ERP. In questo modo, i clienti che utilizzano SAP S/4HANA possono trarre vantaggio dai dati anagrafici esistenti, dai record delle transazioni e dall'integrazione nativa con gli strumenti di sostenibilità. Il risultato è una strategia di compliance più resiliente e un costo totale di proprietà meno gravoso. SAP propone soluzioni che supportano:
- Rendicontazione semplificata per i dichiaranti
SAP Green Token supporta la rendicontazione dei dichiaranti CBAM attraverso l'acquisizione dei dati sulle emissioni dei fornitori e l'attivazione di workflow standardizzati e verificabili. Per le imprese questo significa poter rispettare i mandati dell'UE creando al contempo supply chain più forti e trasparenti. - Gestione e contabilità dei certificati CBAM: SAP Green Ledger supporterà la contabilità finanziaria e del carbonio di passività e attività relative al CBAM (i certificati), secondo i criteri IFRS e US GAAP, offrendo elementi di chiarezza, controllo e conformità agli standard internazionali di contabilità finanziaria
- Decarbonizzazione finalizzata alla compliance e alla competitività
Applicazioni come SAP Sustainability Control Tower, SAP Sustainability Footprint Management, SAP Green Ledger e SAP Sustainability Data Exchange permettono alle aziende di ridurre le emissioni di carbonio e, di conseguenza, il rischio di sanzioni CBAM. Ne deriva un alleggerimento del costo della conformità CBAM, l'opportunità di avvalersi di vantaggi commerciali come i premi verdi e la possibilità per gli operatori di presentarsi come partner più attrattivi verso gli acquirenti UE, mantenendo o ampliando l'accesso al mercato.
FAQ
I calcoli del CBAM si articolano in due passaggi fondamentali: uno gestito dall'operatore non UE e l'altro dal dichiarante UE, ciascuno con requisiti specifici ai sensi del diritto dell'Unione europea.
-
Calcolo delle emissioni incorporate a cura dell'operatore: i produttori (operatori) non UE si fanno carico del calcolo delle emissioni di gas a effetto serra (GHG) incorporate nelle loro merci CBAM esportate. Il procedimento deve seguire il metodo UE, che differisce da quadri internazionali come il Protocollo sui gas a effetto serra. Tale protocollo è comunemente utilizzato anche da altre normative sulla sostenibilità, tra cui la CSRD dell'UE, per il calcolo e la comunicazione delle emissioni.
-
Calcolo del certificato a cura del dichiarante: gli importatori (dichiaranti) con sede nell'UE devono calcolare il numero di certificati CBAM da acquistare e restituire ogni anno. A tale scopo tengono conto dei seguenti elementi:
- Emissioni totali incorporate nelle merci importate
- Prezzi del carbonio già pagati al di fuori dell'UE (per es. tasse sulle emissioni) che potrebbero essere dedotti
- Quote gratuite assegnate nell'ambito del sistema per lo scambio di emissioni (ETS) dell'UE ai produttori delle stesse merci con sede nell'UE, al fine di garantire parità di condizioni
Congiuntamente, queste misure fanno sì che le merci importate abbiano un costo del carbonio comparabile a quello delle merci prodotte all'interno dell'UE, favorendo così la trasparenza delle emissioni e una concorrenza leale a livello transfrontaliero.
L'attuazione del CBAM avviene in due fasi:
1. Una fase transitoria iniziata il 1° ottobre 2023, che impone agli importatori di presentare relazioni trimestrali sulle emissioni senza sanzioni pecuniarie. Questa fase si protrarrà fino al 31 dicembre 2025.
2. La fase definitiva introdurrà la componente finanziaria, ossia l'acquisto e la restituzione dei certificati CBAM.
- Con l'adozione del regolamento omnibus dell'UE per la semplificazione, gli obblighi scatteranno dal 1° gennaio 2026: secondo i principi contabili, gli importatori dovranno tracciare e registrare le passività, ossia le emissioni, man mano che queste si verificano. Sulla base di queste quantità di emissioni registrate, essi dovranno quindi acquistare certificati che coprano le emissioni 2026 a partire dal febbraio 2027 e iniziare a restituire i certificati CBAM dal 30 settembre 2027.
Ciò significa che, anche ipotizzando un rinvio della data di inizio per l'acquisto dei certificati, la rendicontazione e la responsabilità finanziaria per il 2026 rimangono in vigore in entrambi gli scenari.
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